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2009
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SOLUZIONI DI TUTTO RISPETTO!
L’adeguamento a legislazioni sia nazionali che comunitarie, oggi in continua trasformazione, rappresenta un’attività essenziale ed estremamente impegnativa nella gestione globale dell’impiantistica. Erretiesse, da sempre attenta a questa evoluzione, presenta una serie di Norme e Leggi per offrire un punto di riferimento nella progettazione ed installazione. Si tratta di uno strumento di aggiornamento continuo, volto a garantire sempre il rispetto della buona regola dell’arte ad un solo fine: il pieno soddisfacimento delle esigenze a tutela della persona e dell’ambiente in cui si vive.
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Procedure semplificate per lo sgravio fiscale del 55 per cento
29/09/2009 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze DM del 6 agosto 2009 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall`11 ottobre 2009), che modifica il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007, che semplifica le procedure e riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici. Tra gli aspetti di maggior interesse vengono indicate nuove caratteristiche (COP ed EER) richieste alle pompe di calore per poter essere ammesse all`agevolazione (Allegato I). Una novità è anche la presunta “semplificazione” per l`obbligo di installazione di valvole termostatiche che saranno necessarie in abbinamento alle caldaie a condensazione solo “ove tecnicamente compatibili”. Infine, è interessante rilevare la modifica riportata all’articolo 1 comma 1 in relazione all’obbligo e alle modalità di deposito dell’asseverazione del tecnico abilitato. I n fine, il divieto di cumulo della detrazione del 55% con quanto previsto dal conto energia.
Tra i chiarimenti:
L’asseverazione del tecnico abilitato Il DM 6 agosto 2009 interviene sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico possa essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
oppure: - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell`art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell`edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell`inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Attestato di certificazione/qualificazione energetica viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007. Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all`art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Ricordiamo che il decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009.
I mpianti di climatizzazione invernale Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell`energia di cui all`art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.
Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.
Q uest’ultimo aspetto, a scanso di equivoci, fa inoltre ritenere da più parti che non vi siano dubbi circa la validità della detrazione del 55% anche per il 2010 in quanto, se pur non inserita nel recente disegno di Legge Finanziaria per il 2010, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre scorso, che contiene l’estensione fino al 2012 della detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di immobili ristrutturati, e la stabilizzazione dell’Iva agevolata al 10% sui lavori, nulla modifichi quanto sin qui prescritto nella precedente finanziaria che estendeva di fatto fino al 31 dicembre 2010 la scadenza delle detrazioni del 55%.
Emanato con: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2009
Riguardante: Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Fonte: www.edilportale.com
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