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2009
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SOLUZIONI DI TUTTO RISPETTO!
L’adeguamento a legislazioni sia nazionali che comunitarie, oggi in continua trasformazione, rappresenta un’attività essenziale ed estremamente impegnativa nella gestione globale dell’impiantistica. Erretiesse, da sempre attenta a questa evoluzione, presenta una serie di Norme e Leggi per offrire un punto di riferimento nella progettazione ed installazione. Si tratta di uno strumento di aggiornamento continuo, volto a garantire sempre il rispetto della buona regola dell’arte ad un solo fine: il pieno soddisfacimento delle esigenze a tutela della persona e dell’ambiente in cui si vive.
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Dpr n.59 del 2 Aprile 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10-6-2009 il Dpr n.59 del 2 Aprile 2009 contenente i criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il Dpr n.59 è di fatto il regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 ed entrerà in vigore a partire dal prossimo 25 giugno 2009. Principale novità è l’adozione per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 pubblicate nel Maggio 2008. In particolare all’art. 4 vengono illustrati i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti , in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quanto contenuto nell’allegato I del Dlgs 192/2005, vengono aggiunt e alcune disposizioni. Viene r ibadito l’obbligo di impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica per tutte le categorie di edifici nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti: in questi casi l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia primaria annua richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. I software commerciali , applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento.
Emanato con: Dpr
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10-6-2009
Riguardante: Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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