2007
SOLUZIONI DI TUTTO RISPETTO!

L’adeguamento a legislazioni sia nazionali che comunitarie, oggi in continua trasformazione, rappresenta un’attività essenziale ed estremamente impegnativa nella gestione globale dell’impiantistica. Erretiesse, da sempre attenta a questa evoluzione, presenta una serie di Norme e Leggi per offrire un punto di riferimento nella progettazione ed installazione. Si tratta di uno strumento di aggiornamento continuo, volto a garantire sempre il rispetto della buona regola dell’arte ad un solo fine: il pieno soddisfacimento delle esigenze a tutela della persona e dell’ambiente in cui si vive.
Misure per contenimento emissioni combustibile legnoso Regione Lombardia

Limiti all'utilizzo della legna per il riscaldamento in camini o stufe previsti dal piano di azione invernale (15 ottobre 2007 - 15 aprile 2008) per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico della Regione Lombardia:
la Delibera della G.R. n. 5291/2007 conferma sostanzialmente i provvedimenti adottati lo scorso anno vietando, qualora nella stessa unità immobiliare siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, la combustione della biomassa legnosa:
a. in camini aperti;
b. in camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentati a biomassa legnosa, acquistati precedentemente al 1990, laddove non sia dimostrato che tali apparecchi posseggono i requisiti specificati alla seguente lettera c);
c. in camini chiusi, stufe e qualsiasi altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa, acquistati successivamente al 1990, che non garantiscano un rendimento energetico
η
63% e basse emissioni di monossido di carbonio (CO).
Il divieto si applica alle zone definite “critiche” nonché a tutti i Comuni del territorio lombardo la cui quota altimetrica risulti uguale o inferiore a 300 m.s.l.m.
In allegato la Delibera contiene alcuni consigli per l’utilizzo corretto della biomassa legnosa ai fini del riscaldamento domestico.


Emanato con: Delibera Regione Lombardia
Pubblicato su: www.regione.lombardia.it
Riguardante: Il CTI informaNews, rivista redatta a cura del Comitato Termotecnico Italiano – Energia e Ambiente, ha dedicato nell`ultimo numero del 2007 ampio spazio ad alcuni aggiornamenti relativi all`utilizzo dei biocombustibili legnosi, evidenziando in particolare i progetti e le disposizioni inerenti le misure e i provvedimenti per il contenimento delle emissioni da combustione di biomasse legnose.
Fonte: CTI informa News

   

Bando Regione Liguria per impianti termici alimentati a pellets

La Giunta regionale ha approvato un bando relativo alla presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti termici, alimentati esclusivamente con pellet, per il riscaldamento di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria. Il provvedimento (dgr n.903 del 27 luglio 2007, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n.33 del 16 agosto 2008 parte II) fa seguito a un protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Ministero dell'Ambiente e prevede lo stanziamento di 600 mila euro.
Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti, pubblici e privati, proprietari della struttura cui si riferisce l'intervento o che siano autorizzati dal proprietario stesso. Per le domande presentate dal sistema imprenditoriale (Piccole e medie imprese e Grandi imprese) l'eventuale contributo è concesso a titolo "de minimis" (Regolamento CE n.1998/2006 del 15 dicembre 2006).

Sono previste due misure di finanziamento:

40% della spesa per impianti con potenza di targa fino a 150 kw
30% della spesa per impianti con potenza di targa superiore a 150 kw

Il contributo non è cumulabile con altri contributi e/o agevolazioni pubblici previsti da normative regionali, statali e comunitarie per le medesime spese. Tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione degli impianti termici (autorizzazioni, concessioni, nulla osta) devono essere richiesti alle autorità competenti.
La Regione provvede a effettuare l'istruttoria delle domande, redigere la graduatoria, concedere il contributo ai richiedenti fino all'esaurimento dei fondi disponibili ed erogare il contributo concesso in un'unica soluzione, a fine lavori, dietro presentazione della relativa documentazione. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 5 ottobre 2007 (fa fede la data del timbro postale). La documentazione deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Regione Liguria – Ufficio Energia - via Fieschi 15 - 16121 – Genova

Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Domanda di contributo per la realizzazione di impianti termici alimentati con pellet".


Emanato con: dgr n.903 del 27 luglio 2007
Pubblicato su: Bollettino Ufficiale Regione Liguria n.33 del 16 agosto 2007 parte II
Riguardante: Contributo per la realizzazione di impianti termici, alimentati esclusivamente con pellet, per il riscaldamento di ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.
Fonte: www.regione.liguria.it

   

Bando provincia di Ascoli Piceno per finanziare pannelli solari e caldaie ad alto rendimento

22/6/2007: con l’obiettivo di promuovere la cultura del risparmio energetico e dell’uso di fonti rinnovabili, la Provincia ha aperto due bandi per la concessione di contributi economici destinati all’installazione di pannelli solari e alla sostituzione di caldaie obsolete con altre ad alto rendimento.
Gli interventi ammessi a contributo sono solo quelli eseguiti sul territorio provinciale la cui spesa sia stata sostenuta da persone fisiche o giuridiche (a esclusione dei soggetti pubblici o a partecipazione pubblica), realizzati da personale abilitato e conclusi entro il 21 dicembre 2007, termine di consegna delle domande.

Per quanto concerne i pannelli solari, ci si riferisce sia a quelli destinati alla produzione di acqua sanitaria sia a quelli per il riscaldamento degli ambienti. L’importo del contributo è pari a 500 euro e le risorse complessive ammontano a 35.000 euro (quindi sono 70 gli impianti finanziabili). La graduatoria sarà stilata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.

500 euro per 70 interventi sono previsti anche per la sostituzione delle caldaie con caldaie a condensazione o ad alto rendimento purché la potenza erogata sia inferiore a 35 kW. Nella formazione della graduatoria saranno privilegiati coloro che devono sostituire caldaie di tipo B (a camera aperta) installate in ambiente abitato e, tra questi, quelli che hanno spedito o consegnato prima la documentazione.

I bandi e i modelli di domanda sono disponibili sul portale della Provincia oppure possono essere ritirati negli uffici del Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acque della Provincia di Ascoli Piceno in viale della Repubblica n. 34 (ex Palazzo della Sanità).
Per informazioni è possibile telefonare al n. 0736 277.716/758 (Fax 0736 277.725) o scrivere una mail all’indirizzo energierinnovabili@provincia.ap.it
Emanato con: Bando provincia di Ascoli Piceno
Pubblicato su: www.provincia.ap.it
Riguardante: Finanziamento per un totale di 70000 euro per l'utilizzo di pannelli solari e la sostituzione di caldaie con caldaie ad alto rendimento (condensazione).

Fonte: www.provincia.ap.it

   

Bando per impianti termici pilota per vendita calore

Bando per la realizzazione di impianti termici pilota/dimostrativi finalizzati alla vendita di calore (legno energia contracting).


Emanato con: Bando Regionale
Pubblicato su: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49 del 5.12.07
Riguardante:

Realizzazione di nuovi impianti termici pilota/dimostrativi alimentati a legno cippato finalizzati alla vendita di energia termica e dell’eventuale relativa rete di teleriscaldamento. Le proposte progettuali dovranno rispettare le sotto indicate specifiche tecniche, pena l’esclusione delle medesime dai finanziamenti previsti dal bando:
-il materiale cippato dovrà essere prodotto da biomasse agroforestali esclusivamente di tipo legnoso, con riferimento alla provenienza al Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Allegato X alla parte V, Parte II sezione 4: «Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo» lettere a, c e d:
- il materiale legnoso da cui verrà prodotto il legno cippato necessario per alimentare l’impianto termico, dovrà provenire per la totalità dal soggetto beneficiario (art. 3), cioè la sua provenienza dovrà essere totalmente riconducibile alla sua attività. Per quanto concerne la vendita del calore, la percentuale di energia termica venduta dal beneficiario alle utenze dovrà essere almeno il 50% rispetto al monte di energia utile prodotto annualmente (MWh/anno).

Per quanto riguarda sempre i soggetti ai quali viene fornito il servizio calore (utenze per le quali è indicato l’allacciamento nell’ambito del progetto), essi dovranno avere natura giuridica diversa dal beneficiario, che potrà essere pubblica o privata.
La produzione di energia termica dovrà essere impiegata per almeno uno dei seguenti scopi:
- riscaldamento e acqua calda sanitaria per abitazioni pubbliche e/o private e per volumi produttivi;
- fornitura di calore per processi produttivi.
I beneficiari del finanziamento previsto dal bando sono le imprese agricole e forestali ai sensi del Codice Civile, le imprese di utilizzazione forestale, le cooperative agricole e forestali, tutte in forma singola o associata.
I soggetti interessati devono far pervenire all'ARSIA le proposte progettuali su supporto cartaceo e informatico entro e non oltre il 4 febbraio 2008.


Fonte: A.R.S.I.A. - FIRENZE

   

Regione TOSCANA: Stanziati 750.000 euro per aumentare i pannelli solari termici

La Regione stanzia per il 2007 750.000 euro per continuare a promuovere la diffusione nel territorio toscano dell'installazione di pannelli solari per il riscaldamento domestico dell'acqua sanitaria. La cifra, più che raddoppiata rispetto ai 300.000 euro stanziati nel 2006, servirà a coprire fino al 20% le spese sostenute dagli utenti per interventi con un importo massimo di 5.000 euro.
Gli incentivi regionali prevedono fino a 1000 euro a impianto domestico.
E' peraltro attivo presso Fidi Toscana anche il Fondo di garanzia, che prevede mutui garantiti dalla Regione, a tassi molto convenienti, fino a 40.000 euro a intervento (per i privati). Al contributo regionale si affianca poi la possibilità di detrazione, nella dichiarazione Irpef, del 55% in tre anni delle spese sostenute, stabilita dalla finanziaria appena varata. Nel 2005-2006 sono stati installati in Toscana circa 22.000 metri quadrati di pannelli.

La gestione dell'accordo, e la relativa concessione degli incentivi, viene seguita dagli uffici regionali del settore energia, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e agenzie energetiche, a cui  vanno rivolte le domande di incentivazione.

Emanato con: Comunicato stampa Giunta Regionale Toscana del 23/01/2007
Pubblicato su: G.R. del 15/01/07 n.14
Riguardante: Promozione della diffusione nel territorio toscano dell'installazione di pannelli solari per il riscaldamento domestico dell'acqua sanitaria.
Fonte: http://www.assolterm.it/

 

Bando "Il Sole negli Enti Pubblici"

Bando rivolto alle Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici, finalizzato alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura realizzati su edifici pubblici (il testo del Bando è scaricabile dal sito www.minambiente.it).

Per la misura sono stati stanziati 10.334.422,17 euro, in gran parte provenienti dai residui del vecchio bando "Solare termico per Enti pubblici ed Aziende Gas", che viene contestualmente chiuso.

Le tecnologie incentivate nel bando sono finanziabili nella misura del 50% dei costi ammissibili, salvo i casi in cui la quota dell'investimento a carico del soggetto proponente sia coperta attraverso il finanziamento tramite terzi operato da una ESCO (Energy Service COmpany), per i quali è previsto un contributo fino al 65% dei costi ammissibili.
Emanato con: Comunicato del Ministero dell'Ambiente
Pubblicato su: G.U. n. 126 del 1° giugno 2007
Riguardante: La realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura realizzati su edifici pubblici
Fonte: www.minambiente.it

 

Bando Regione Umbria sull'uso razionale dell'energia

La Regione Umbria ha stanziato un fondo di 6 milioni di euro per aziende umbre che vorranno investire nell’uso razionale dell’energia e nelle fonti rinnovabili.
Il bando, che utilizza le risorse dei nuovi programmi comunitari 2007-2013, è stato pubblicato sul BUR del 30 maggio 2007 e prevede il finanziamento di interventi che vengono suddivisi in due sezioni:
- Sezione A - Ambiente, per finanziamenti a imprese al fine di ottenere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli richiesti dalle norme comunitarie in vigore, come ad esempio interventi di risparmio energetico, riutilizzo degli scarti di processo o riduzione delle emissioni;
- Sezione B – Autoproduzione di energia e fonti rinnovabili, in questo ambito sono ammissibili a contributo gli investimenti finalizzati alla produzione di energia destinata esclusivamente all’autoconsumo come per la realizzazione di:

-  impianti per lo sfruttamento di reflui energetici (cascami termici e recupero pressioni);

-  impianti solari termici (per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento degli ambienti, riscaldamento delle piscine) e fotovoltaici (tra 1 e 20 kWp connessi in rete);

-  impianti per l’utilizzo a fini termici delle biomasse legnose;

-  impianti alimentati a gas di potenza fino a 3 MW elettrici per la produzione combinata di elettricità e calore.

 

Le aziende interessate potranno presentare richiesta di contributo anche su più tipologie di intervento, attraverso domande separate.
La percentuale di contributo va dal 15% al 60% delle spese ammissibili, su un importo non inferiore a 10.000 € fino ad un massimo concedibile di 500.000 €.
Ad esempio, negli investimenti di autoproduzione con energia da fonti rinnovabili il contributo è del 40% più il 10% per le piccole e medie imprese. Per il fotovoltaico la percentuale è del 60% della spesa ammissibile per le PMI e 50% per le grandi imprese.

Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 luglio 2007 al Servizio Energia della Regione Umbria (Regione Umbria - Direzione Attività Produttive, Servizio Energia - Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia).

Per restare in Umbria, la Giunta regionale ha appena approvato contributi alle Province di Perugia e Terni per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili nelle scuole superiori. Le due amministrazioni riceveranno rispettivamente 100.000 e 60.000 € per finanziare negli istituti la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in sinergia con iniziative di divulgazione e diffusione delle relative tecnologie.
Il contributo regionale sarà cofinanziato al 50% dalle due Province.


Emanato con: Comunicazione del Servizio Energia Regione Umbria
Pubblicato su: BUR 30 maggio 2007
Riguardante:

Finanziamento a imprese umbre per uso razionale dell'energia e investimenti nelle fonti rinnovabili.


Fonte: Regione Umbria

   

Chiarimenti in merito alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

01/06/2007 - È stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 36/E del 31 maggio 2007 con la quale si forniscono i chiarimenti in merito alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dai commi 344-345-346 e 347 della Finanziaria 2007.

L’agevolazione  consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Il quadro normativo di riferimento è completato dal DM 19 febbraio 2007 sulle agevolazioni fiscali che fa riferimento al Dlgs 192/2005 integrato con il Dlgs 311/2006.


Soggetti ammessi alla detrazione
La detrazione del 55% è rivolta a tutti soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. La Circolare elenca i soggetti ammessi e specifica alcuni requisiti per fruire della detrazione.

Edifici interessati
L’agevolazione per la riqualificazione energetica interessa i fabbricati di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali, purché esistenti, come espressamente previsto dalla Finanziaria.

Interventi agevolati
Gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria e definiti dal DM 19 febbraio 2007.
 
Adempimenti da osservare per fruire della detrazione
La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta all’art. 4 del DM 19/02/2007 e ricalca quanto previsto dal DM n. 41 del 18 febbraio 1998 in relazione alle ristrutturazioni. Sono però ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale ed è posto l’accento sull’attestato di qualificazione/certificazione energetica. Scompare l’obbligo di inviare al centro operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Non è prevista alcuna formalità nei confronti dell’amministrazione finanziaria né l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL. Secondo l’Agenzia, infine, la condizione dell’indicazione in fattura del costo della manodopera vale anche per gli interventi di risparmio energetico. E' richiesta invece la comunicazione all'ENEA.

Spese che danno diritto all'agevolazione
Le spese detraibili sono indicate nell’articolo 3 del DM, sono comprese quelle relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica. Sono inoltre comprese quelle per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento.

Caratteristiche della detrazione
L'agevolazione consiste in una detrazione dell'imposta lorda, sia sull'IRPEF che sull'IRES, in misura pari al 55% delle spese sostenute nel 2007.


Cumulabilità con altre agevolazioni
L'art. 10 del DM dispone che la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi mentre è compatibile con gli incentivi previsti in materia di risparmio energetico.

Emanato con: Circolare 36/E del 31 maggio 2007
Pubblicato su: www.agenziaentrate.it
Riguardante: Detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dai commi 344-345-346 e 347 della Finanziaria 2007.
Fonte: Agenzia delle Entrate

   

Bando Provincia di Udine: contributi per caldaie a biomassa

L'Assessorato all'Energia della Provincia di Udine ha istituito un fondo sperimentale per il finanziamento di caldaie alimentate a biomassa denominato "Fondo Sperimentale Biomasse", che prevede un incentivo del 40% della spesa sostenuta dai privati cittadini per l'acquisto e l'installazione di caldaie di questa tipologia.
L'iniziativa ha lo scopo di incentivare l'utilizzo della legna come fonte energetica nel contesto residenziale mediante lo stanziamento di un tetto massimo di 6.000 euro per impianto.
La graduatoria verrà stilata assegnando dei punteggi a seconda delle caratteristiche dell'impianto, come specificato nel bando allegato. Riceveranno un punteggio supplementare impianti tecnologicamente avanzati con sonda lambda e con accumulatore inerziale (puffer).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 29 giugno 2007.
Ulteriori informazioni sul sito www.provincia.udine.it a
l link Energia - Sportello Energia.


Emanato con: Disposizione dell’Assessorato all’Energia della Provincia di Udine
Pubblicato su: www.provincia.udine.it
Riguardante:

Fondo sperimentale biomasse: incentivo del 40% della spesa sostenuta dai privati cittadini per l’acquisto e l’installazione di caldaie di questa tipologia.


Fonte: Ufficio Energia - Provincia di Udine

   

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Diffuso lo scorso 20 febbraio ’07 il decreto, messo a punto dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, attuativo dei commi da 344 a 349 della Finanziaria 2007 relativi alla detrazione dall’Irpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
 
Definizioni
Importanti sono le definizioni che chiariscono cosa si intenda per:

 

-         riqualificazione energetica di edifici esistenti: si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica di almeno il 20% inferiore alle tabelle riportate in allegato C del presente decreto;

-         tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

 

Soggetti ammessi alla detrazione (Art. 2)

L’articolo 2 specifica i soggetti ammessi alle detrazioni che sono:

-         le persone fisiche non titolari di reddito di impresa;

-         i soggetti titolari di reddito di impresa

-         nel caso di contratto di locazione finanziaria l’utilizzatore del contratto stesso

 

Spese per le quali spetta la detrazione (Art. 3)

L’articolo 3 elenca dettagliatamente gli interventi per i quali spetta la detrazione:

-         interventi sugli elementi opachi dell’involucro al fine di ridurre la trasmittanza termica U

-         la fornitura e posa in opera di materiale coibente;

-         la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi

-         gli interventi di sostituzione delle finestre comprensive di infisso,

-         il miglioramento delle caratteristiche termiche degli elementi vetrati;

-         gli interventi impiantistici nell’ambito della climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda attraverso:

o       fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze anche in integrazione agli impianti di riscaldamento;

o       smontaggio dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, con fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Oltre ai generatori di calore sono compresi anche gli interventi sulla rete di distribuzione, sul trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo nonché di emissione del calore.

-         Le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, ovvero, di qualificazione energetica.

 

Adempimenti (Art. 3)

Questo articolo precisa le procedure per richiedere le detrazioni:

-         acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti; vale quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 192/2005;

-         trasmettere all’ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (come da Allegato E), attraverso il sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007, ottenendo ricevuta informatica; in alternativa la documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica;

-         effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

-         conservare il certificato energetico, la ricevuta informatica, le fatture comprovanti le spese sostenute e la ricevuta del bonifico.

 

Nota Al momento non è chiaro se le comunicazioni già inoltrate al Centro operativo di Pescara sono valide oppure occorrerà inviare una nuova richiesta all'Enea; l'Agenzia delle Entrate fornirà, nei prossimi giorni, istruzioni più dettagliate sulle pratiche avviate secondo le precedenti indicazioni

 
Attestato di certificazione e di qualificazione energetica (Art. 5)
L’attestato di certificazione energetica degli edifici va redatto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano, ovvero quelle eventualmente stabilite dai Comuni prima dell’8 ottobre 2005. In assenza delle suddette procedure, è sufficiente l’attestato di qualificazione energetica conforme all’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato.
I calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I del decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche.
 
Nel caso di installazione di impianti di climatizzazione invernale aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell’indice di prestazione energetica ai fini dell’attestato di riqualificazione energetica, in alternativa al calcolo, si può applicare la metodologia semplificata dell’Allegato B.
 
Asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (Art. 6)
Per gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici esistenti, l’asseverazione energetica specifica che l’indice di prestazione energetica è inferiore del 20% rispetto ai valori di tabella dell’Allegato C del presente decreto.
 
Asseverazione degli interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Art. 7)
Per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, l’asseverazione energetica specifica la riduzione del valore di trasmittanza ottenuto rispetto al valore precedente, e la sua rispondenza a quanto riportato nell’Allegato D del presente decreto.
Per gli infissi l’attestazione di rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza può essere utilizzata una certificazione emessa dai produttori di detti elementi.
 
Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari (Art. 8)
Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l’asseverazione specifica il rispetto dei suddetti requisiti:
-che i pannelli solari ed i bollitori sono garantiti per almeno 5 anni;
-che gli accessori ed i componenti elettrici sono garantiti per almeno 2 anni;
che i pannelli solari presentano una cerificazione di qualità conforme alla norma UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato;
-che l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di istruzione del produttore.
 
Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’asseverazione specifica che:
-sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2logPn (con Pn potenza utile nominale del singolo generatore);
-sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad esclusione degli impianti progettati per operare a temperature inferiori ai 45°C;
-per la sostituzione del generatore di calore avente potenza nominale del focolare superiore o uguale a 100 kW, oltre a quanto appena richiesto, l’asseverazione dovrà specificare che:
o è stato adottato un bruciatore modulante;
o che la regolazione climatica agisce sul bruciatore;
o che è stata installata una pompa elettronica a giri variabili.
-Rientra nell’ambito degli interventi di sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e la trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. E’ escluso il passaggio da impianto centralizzato ad impianti individuali autonomi.
-Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore ai 100 kW, l’asseverazione relativa al rendimento del generatore di calore può essere sostituita da una certificazione dei produttori di caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata da opportuna certificazione di conformità di prodotto
 
Cumulabilità delle agevolazioni (Art. 10)
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi; sono invece compatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni (art. 10).
 
Monitoraggio e comunicazione dei risultati (Art. 11)
L’ENEA valutando gli attestati di certificazione energetica e le schede informative degli impianti invierà entro il 31 dicembre 2008 agli organi competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Provincie e Provincie Autonome di Trento e Bolzano) le proprie valutazioni sui risultati degli interventi.
 
Gli Allegati
L’Allegato A al decreto contiene la schema per l’attestato di qualificazione energetica; l’Allegato B lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio; l’Allegato C ripropone la Tabella 1.1 ed 2.1 di cui all’Allegato C, n. 1) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311; l’Allegato D contiene la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K); l’Allegato E la Scheda informativa per interventi di cui all’articolo 1, comma 344,345, 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 

Nota Al momento il decreto non chiarisce tutti i punti relativi alle procedure per l’ottenimento delle detrazioni fiscali, ma allo stesso tempo rende invece chiaro come per il loro ottenimento sia indispensabile disporre di un certificato energetico o di attestato di qualificazione energetica qualora impossibilitati a generare una vera e propria certificazione energetica per mancanza di riferimenti normativi. Ci sembra di capire che solo per gli interventi di riqualificazione energetica di tali detrazioni sia assoggettato ad un restrittivo contenimento dei fabbisogni energetici dell'edificio (-20% rispetto ai valori del D.Lgs 192/2005 e sue modifiche D.Lgs. 311/06), mentre nei casi di sostituzione del generatore di calore debbano rispettati dei requisiti minimi di rendimento che comportano obbligatoriamente l’applicazione di una caldaia a 4 stelle.

E’ certamente positiva l’esclusione all’ottenimento dei contributi, per coloro che intendono trasformare gli impianti centralizzati in termoautonomi, incentivando così la contabilizzazione del calore e la creazione di impianti autonomo satellitari più energeticamente performanti.

Nel caso di interventi impiantistici atti a riqualificare l’impianto di climatizzazione invernale degli edifici o di produzione sanitaria, rientrano oltre alla fornitura del generatore di calore anche la fornitura e posa in opera di tutti i componenti meccanici, elettrici ed elettronici, unitamente alla distribuzione ed al trattamento dell’acqua di impianto.

Si favorisce la scelta di impianti solari realizzati conformemente alla tecnica e con prodotti di qualità evitando così gli errori del passato che hanno certamente portato, causa inefficienze e mancate funzionalità, ad una forte penalizzazione per questa tecnologia. Il solare viene inoltre finalmente visto come elemento che può fungere anche da integrazione al riscaldamento degli edifici.


Emanato con: Decreto attuativo
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26-2-2007
Riguardante: Detrazione dall’Irpef fino al 55% delle spese sostenute per realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Fonte: Ministero dell'Economia e dello Sviluppo Economico

   

Agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2007

La principale novità è la detrazione dall’imposta lorda (Irpef) del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo fino a un massimo della detrazione di 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti , a condizione che il fabbisogno di energia conseguito sia inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati dal Dlgs. 192/2005 (Art. 344).

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 Dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, Vi è la detrazione dall’imposta lorda (Irpef) del 55% da ripartire in tre quote annuali di pari importo, fino a un massimo della detrazione di 60.000 euro (Art. 346).

 

Sempre del 55%, ma con un tetto massimo di 30.000 euro, è la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione , e di adeguamento della rete di distribuzione (Art. 347).

 

I requisiti richiesti devono essere asseverati da un tecnico abilitato e il contribuente deve essere in possesso della certificazione energetica dell’edificio (ex Dlgs 192/2005), se introdotta dalla Regione, o, in alternativa, di un attestato di qualificazione energetica firmato da un tecnico abilitato. Le spese per la certificazione o per l’attestato rientrano negli importi detraibili .

Gli interventi su nuove costruzioni , di volumetria superiore a 10.000 mc, iniziati entro il 31 dicembre 2007 e terminati entro i tre anni successivi, il cui fabbisogno di energia è inferiore almeno del 50% rispetto ai valori indicati dal Dlgs. 192/2005 (allegato C, comma 1, tabella 1), hanno diritto ad un contributo pari al 55% degli extra-costi sostenuti per tali interventi. Fanno parte degli extra-costi anche le maggiori spese sostenute per la progettazione (Art. 351).

La Finanziaria proroga per l’anno 2007 la detrazione dall’Irpef del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare (art. 387), e l’aliquota Iva del 10% sui lavori edili, manutenzione ordinaria e straordinaria. Le agevolazioni si applicano agli interventi di cui all’art. 2 comma 5 della Legge 289/2002; il suddetto articolo richiama gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 457/1978, che sono:

a
) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

Sono agevolabili i suddetti interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) sulle singole unità immobiliari residenziali.

È prorogata anche l’aliquota Iva ridotta al 10% sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle suddette lettere a), b), c) e d), realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Le agevolazioni sono concesse a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato nella fattura.

 

Queste regole dovrebbero essere chiarite dalle disposizioni attuative che dovranno essere emanate entro il 28 febbraio grazie ad un decreto del ministero dell’Economia, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico.

 


Emanato con: Finanziaria 2007
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale
Riguardante: Principali detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

   

D.Lgs. n. 311 del 29 Dicembre 2006

Il D.Lgs. n. 311 del 29 Dicembre 2006 modifica il precedente D.Lgs n.192/2005 estendendo, a partire dal 1° luglio 2007, l’obbligo di certificazione energetica agli edifici esistenti superiori a 1000 metri quadrati, al momento della vendita.
Dal 1° luglio 2008 l’obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1°
luglio 2009, invece, il certificato di efficienza energetica diventa obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.

I valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi.
Inoltre:

-vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009;

-viene introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi. 

Infine vi è l’obbligo per le Regioni di considerare, fra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.


Emanato con: D.Lgs. n. 311 del 29 Dicembre 2006
Pubblicato su: Gazzetta ufficiale del 2/02/2007
Riguardante:

Obbligo di certificazione energetica per gli edifici esistenti e uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nella pianificazione urbanistica.


Fonte: Gazzetta ufficiale del 2/02/2007