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SOLUZIONI DI TUTTO RISPETTO!
L’adeguamento a legislazioni sia nazionali che comunitarie, oggi in continua trasformazione, rappresenta un’attività essenziale ed estremamente impegnativa nella gestione globale dell’impiantistica. Erretiesse, da sempre attenta a questa evoluzione, presenta una serie di Norme e Leggi per offrire un punto di riferimento nella progettazione ed installazione. Si tratta di uno strumento di aggiornamento continuo, volto a garantire sempre il rispetto della buona regola dell’arte ad un solo fine: il pieno soddisfacimento delle esigenze a tutela della persona e dell’ambiente in cui si vive.
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Procedure semplificate per lo sgravio fiscale del 55 per cento
29/09/2009 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze DM del 6 agosto 2009 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” (in vigore dall`11 ottobre 2009), che modifica il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007, che semplifica le procedure e riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici. Tra gli aspetti di maggior interesse vengono indicate nuove caratteristiche (COP ed EER) richieste alle pompe di calore per poter essere ammesse all`agevolazione (Allegato I). Una novità è anche la presunta “semplificazione” per l`obbligo di installazione di valvole termostatiche che saranno necessarie in abbinamento alle caldaie a condensazione solo “ove tecnicamente compatibili”. Infine, è interessante rilevare la modifica riportata all’articolo 1 comma 1 in relazione all’obbligo e alle modalità di deposito dell’asseverazione del tecnico abilitato. I n fine, il divieto di cumulo della detrazione del 55% con quanto previsto dal conto energia.
Tra i chiarimenti:
L’asseverazione del tecnico abilitato Il DM 6 agosto 2009 interviene sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico possa essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
oppure: - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell`art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell`edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell`inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Attestato di certificazione/qualificazione energetica viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007. Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all`art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Ricordiamo che il decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009.
I mpianti di climatizzazione invernale Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell`energia di cui all`art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.
Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.
Q uest’ultimo aspetto, a scanso di equivoci, fa inoltre ritenere da più parti che non vi siano dubbi circa la validità della detrazione del 55% anche per il 2010 in quanto, se pur non inserita nel recente disegno di Legge Finanziaria per il 2010, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre scorso, che contiene l’estensione fino al 2012 della detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di immobili ristrutturati, e la stabilizzazione dell’Iva agevolata al 10% sui lavori, nulla modifichi quanto sin qui prescritto nella precedente finanziaria che estendeva di fatto fino al 31 dicembre 2010 la scadenza delle detrazioni del 55%.
Emanato con: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2009
Riguardante: Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Fonte: www.edilportale.com
Dpr n.59 del 2 Aprile 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10-6-2009 il Dpr n.59 del 2 Aprile 2009 contenente i criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il Dpr n.59 è di fatto il regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 ed entrerà in vigore a partire dal prossimo 25 giugno 2009. Principale novità è l’adozione per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 pubblicate nel Maggio 2008. In particolare all’art. 4 vengono illustrati i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti , in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quanto contenuto nell’allegato I del Dlgs 192/2005, vengono aggiunt e alcune disposizioni. Viene r ibadito l’obbligo di impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica per tutte le categorie di edifici nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti: in questi casi l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% dell’energia primaria annua richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici. I software commerciali , applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento.
Emanato con: Dpr
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10-6-2009
Riguardante: Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Sondrio: Contributi alle micro, piccole e medie imprese che investono in risparmio energetico
Bando “efficienza e innovazione energetica” della provincia di Sondrio per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di nuovi impianti solari per la produzione di acqua e/o aria calda per uso igienico-sanitario e/o riscaldamento.
Emanato con: Bando Camera di Commercio Sondrio
Pubblicato su: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
Riguardante: Il 23 marzo 2009 la Camera di Commercio di Sondrio e della Regione Lombardia ha promosso il bando “efficienza e innovazione energetica” per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di nuovi impianti solari per la produzione di acqua e/o aria calda per uso igienico-sanitario e/o riscaldamento. La dotazione finanziaria del bando, per le imprese della provincia di Sondrio, ammonta complessivamente ad € 84.445. Le domande di contributo possono essere presentate alla Camera di Commercio esclusivamente in forma telematica, utilizzando l’apposita procedura on line disponibile in Internet all’indirizzo www.ors.regione.lombardia.it dalle ore dalle ore 9,30 del 26 marzo 2009 alle ore 12,00 del 26 maggio 2009. L’agevolazione - corrispondente al 30% del costo di realizzazione dell’impianto, con un tetto massimo di 30.000 euro per impresa - verrà accordata con priorità ai progetti che presentano il migliore rapporto tra costo ed energia producibile, sulla base di una graduatoria formulata su base provinciale. In caso di concessione del contributo, l’impresa beneficiaria deve realizzare e porre in esercizio l’impianto entro 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria suddetta. Per quanto riguarda la decorrenza delle spese, sono ammissibili solo i costi fatturati successivamente alla data di pubblicazione del bando.
Fonte: www.fonti-rinnovabili.it
Bando comune di Verona per conversione impianti termici
Il Comune di Verona ha pubblicato un Bando che prevede contributi per la conversione di impianti termici condominiali, di potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW, da gasolio/olio combustibile a metano.
Emanato con: Bando Comune di Verona
Pubblicato su: http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=14722&tt=verona
Riguardante: Il Comune di Verona ha pubblicato un Bando che prevede contributi per la conversione di impianti termici condominiali, di potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW, da gasolio/olio combustibile a metano. I fondi stanziati ammontano a 67.000 euro. Il bando è valido fino al 30 aprile 2009. La domanda, redatta in bollo, su Modello A e completa della documentazione indicata nel bando, dovrà essere presentata debitamente sottoscritta dal richiedente, entro il 30/04/2009, a mano o per posta al Comune di Verona in plico chiuso e sigillato con la seguente dicitura "Bando per l'assegnazione di contributi per la conversione di impianti termici condominiali di potenza nominale maggiore o uguale a 35 kW da gasolio/olio combustibile a metano - Non aprire" a pena di esclusione.
Possono presentare domanda di contributo unicamente gli amministratori di condomini dove sussiste l'obbligo di nomina dell'amministratore, previo assenso a maggioranza dell'assemblea, per impianti centralizzati di potenza uguale o superiore a 35 kW, siti nel Comune di Verona. Saranno finanziati anche gli interventi di conversione dell'impianto già effettuati a partire dal 25/09/2008. Farà fede la data di stipulazione del contratto con l'Azienda erogatrice del gas metano per l'erogazione ad uso centralizzato. Interventi ammessi sono la conversione di impianti termici civili centralizzati - di potenza termica nominale complessiva dell'impianto uguale o superiore a 35 kW e funzionanti a gasolio/olio combustibile - con generatori di calore a metano certificati a 4 stelle di rendimento e basse emissioni inquinanti (Condensazione). Non saranno finanziate trasformazioni di impianti da centralizzati ad autonomi.
Il contributo, che verrà assegnato fino ad esaurimnto del fondo sulla base della graduatoria, varia a seconda della potenza installata: 3.500 euro da 35 a 116 kW; 6.000 euro da 117 a 350 kW; 10.000 oltre 350 kW. I lavori dovranno essere ultimati tassativamente entro il 30 giugno 2010, con presentazione della Dichiarazione di conformità presso lo Sportallo Unico per l'edilizia, entro i 30 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori (come prescritto dal D.M. 37/08). Non sono previste proroghe a tale scadenza.
Fonte: www.comune.verona.it
Riconversione impianti termici in Liguria
La Regione Liguria ha varato un finanziamento a favore delle Province liguri per favorire la sostituzione o la conversione integrale di impianti termici civili a olio combustibile con caldaie a maggiore efficienza energetica e alimentate a metano. Grazie ai contributi per l'installazione di caldaie più efficienti e meno inquinanti da parte delle province e dei comuni, sono stati messi a disposizione dalla Regione oltre 300 mila euro per la sostituzione o la conversione di impianti termici civili di proprietà degli enti territoriali.
Comuni e province hanno tempo fino all'8 aprile 2009 per presentare domanda di contributo.
L'istruttoria delle domande è affidata al Filse, la finanziaria ligure per lo sviluppo economico. Sono ammissibili interventi su impianti di potenzialità superiore ai 300 kilowatt alimentati a olio combustibile, che devono essere sostituiti con caldaie a maggiore efficienza energetica, alimentate a gas. È ammesso il gasolio se i requisiti tecnici rendono impossibile installare quelle a gas. Gli interventi potranno essere finanziati al 100%, ma il contributo per ogni singolo intervento non può superare i 75 mila euro.
Le due graduatorie, una per gli impianti alimentati a gas e una per quelli alimentati a gasolio, predisposte da Filse, saranno approvate dalla Regione, che provvederà a concedere i contributi fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
Ulteriori informazioni sula bando e sulla compilazione dei documenti da inoltrare al Filse sono disponibili sul sito www.ambienteinliguria.it
Emanato con: Delibera Giunta regionale ligure
Pubblicato su: Bollettino Ufficiale regionale n. 52, parte II, del 24/12/08
Riguardante: Stanziamento contributi dalla regione Liguria per il rinnovo caldaie
Fonte: http://www.regione.liguria.it/
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